In caso di trasferimento di proprietà della moto, per non perdere la parte di premio pagato, occorre fare riferimento a quanto indicato nell’articolo 171 del Codice delle Assicurazioni denominato Trasferimento di proprietà del veicolo, lo stesso determina, a scelta irrevocabile dell’alienante, uno dei seguenti effetti:

  • la risoluzione del contratto a far data dal ricevimento della documentazione attestante il trasferimento della proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio RCA relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo SSN;
  • la cessione del contratto di assicurazione all’acquirente;
  • la sostituzione del contratto per l’assicurazione di altro motoveicolo Triumph di sua proprietà, con eventuale conguaglio del premio.